Disabili gravi: negati i permessi di lavoro per tutori e amministratori di sostegno
30 Giugno 2009
Hanno diritto ai permessi lavorativi i tutori e gli amministratori di sostegno di disabili gravi? Il Ministero del Lavoro, con una recente risoluzione, ha detto di “no”. Ma in tanti pensano che sia la negazione di un diritto. Ricostruiamo prima i fatti: la richiesta di fare chiarezza su questo tema ci era pervenuta in Fish da un tutore di persona interdetta, priva di genitori e familiari, che aveva dovuto prendere periodi di congedo non retribuiti dal lavoro per assistere la persona interdetta a causa di gravissima disabilità intellettiva. Si pensò quindi di chiedere l’estensione del diritto anche ai tutori ed agli amministratori di sostegno, sulla base dei principi sanciti da recenti sentenze della Corte costituzionale che avevano esteso il diritto ai permessi ed ai congedi retribuiti, previsto originariamente dal legislatore esclusivamente per i genitori.
L’estensione in via interpretativa sembrava logica sulla base dell’art. 33 (comma 7) della legge n. 104/92 che estende tali diritti anche agli “affidatari di persona con handicap in situazione di gravità”. Sembrava logico che, se il legislatore aveva esteso tali diritti anche ad estranei che avevano in affidamento persone con provvedimento dell’autorità giudiziaria, pur avendo familiari che però non potevano assisterli, a maggior ragione si dovesse ritenere esteso tale diritto a tutori ed amministratori di sostegno “di persone prive di familiari prossimi”, la cui situazione formale e sostanziale è pure determinata da atto dell’autorità giudiziaria per la necessità di assistenza di persone fragili.
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Ma così non è stato: il Ministero del Lavoro, con una sua recente risoluzione, si è limitato ad un’interpretazione restrittiva, ritenendo che la definizione della platea dei beneficiari “non può prescindere dallo stesso dettato legislativo” e che la prassi dello stesso Ministero non contempla precedenti di casi di estensione. E’ vero che le pubbliche amministrazioni sono organi esecutivi del legislatore; però anche i principi contenuti nelle sentenze della Corte costituzionale hanno forza di legge e tali principi sono chiarissimi nell’aver esteso il diritto ai permessi ed ai congedi retribuiti a soggetti, quali coniuge e figli, diversi da quelli originariamente indicati dal legislatore, solo genitori, sulla base dell’irragionevolezza e della diseguaglianza (art. 3 della Costituzione) operata dal legislatore ai danni dei primi. Oltretutto è palese l’irragionevolezza del diniego del diritto a persone, come tutori ed amministratori di sostegno di persone assistite prive di familiari, e la disuguaglianza nei confronti degli “affidatari”.
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Il problema è che il Ministero ha ritenuto eccessiva la richiesta che gli è stata rivolta di estendere con propria interpretazione un diritto, ritenendo tale operazione interpretativa di esclusiva competenza del legislatore e - dovrebbe aggiungersi - della Corte costituzionale. Infatti, in presenza delle circostanze prospettate nella fattispecie oggetto della domanda presentata al Ministero, a mio avviso, non dovrebbero esservi dubbi circa l’incostituzionalità della interpretazione della norma che non estende il beneficio anche a tutori ed amministratori di sostegno di persone assistite prive di familiari. E’ impensabile però che un tutore, o un amministratore di sostegno, già gravato dall’onere di assistenza di casi tanto gravi, possa sollevare questione di legittimità costituzionale, promuovendo un processo amministrativo a seguito di diniego sulla richiesta di permessi retribuiti ex art 33 legge 104/92. La questione invece potrebbe essere sollevata, nel suo interesse, da parte di un’associazione di consumatori che ha legittimazione a farlo in forza della legge n. 281/98 o di un’associazione di promozione sociale, legittimata a ciò dall’art. 27 (legge n. 383/00).
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A seguire il testo completo della risoluzione del Ministero del Lavoro
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Risoluzione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per l’Attività Ispettiva 15 maggio 2009, n. 41 Prot. 25/I/0007171
“Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - tutori o amministratori di sostegno - fruizione dei permessi lavorativi ex art. 33 della L. n. 104/1992.”
La Cisl ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla corretta interpretazione dell’art. 33, comma 7, della L. n. 104/1992 secondo il quale le disposizioni che disciplinano la concessione dei permessi per assistenza ai disabili gravi “si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità”. Più in particolare si chiede della possibilità, da parte di “tutori o amministratori di sostegno di persone con handicap in situazione di gravità, prive di genitori o parenti prossimi, i quali dimostrino di assistere con continuità ed in via esclusiva la persona con disabilità anche per gli aspetti esistenziali e della vita quotidiana”, di poter godere dei permessi attribuiti dalla citata normativa. Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue. L’individuazione dei soggetti destinatari dei benefici di cui alla L. n.
104/1992 o di benefici del tutto analoghi - ad es. congedo straordinario di cui all’art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 - non può prescindere dallo stretto dettato normativo. È lo stesso Legislatore ad aver operato una scelta circa l’individuazione di chi può godere dei permessi legati alla assistenza del disabile; scelta che, da parte di questa Amministrazione e degli Istituti previdenziali, non è mai stata ampliata soggettivamente ma, eventualmente, declinata sulla base delle condizioni (ad es., da ultimo, “sistematicità ed adeguatezza” dell’assistenza) che consentono il godimento dei benefici. Ciò è peraltro avvalorato dal fatto che un ampliamento in senso soggettivo della platea dei destinatari della normativa in questione si è avuta esclusivamente sulla base di pronunce della Corte Costituzionale (v. ad es. sent. n. 158/2007).
Ne consegue che l’individuazione, fra i possibili beneficiari dei permessi, degli “affidatari di persone handicappate in situazione di gravità” va dunque interpretata in materia restrittiva, circoscrivendola a quella categoria di soggetti che, peraltro, è destinataria anche di altri benefici disciplinati dal D.Lgs. n. 151/2001, ossia ai “genitori affidatari”. In relazione a quanto sopra si ritiene pertanto di dover escludere ogni indicazione volta ad ampliare il novero dei soggetti che possono fruire dei permessi per assistenza dei disabili gravi, ai sensi dell’art. 33 della L. n. 104/1992, escludendo pertanto da tali benefici i “tutori o amministratori di sostegno di persone con handicap in situazione di gravità”.
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il direttore generale
(f.to Paolo Pennesi)
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Fonte: www.superabile.it
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