Permessi lavorativi per chi accudisce un disabile
4 ottobre 2008
In questi giorni la Corte Costituzionale dovrà esprimersi su un caso di permessi lavorativi negati alla convivente di un uomo disabile. Alcuni mesi fa, l’Inps non ha concesso permessi lavorativi ad una lavoratrice che convive da anni con una persona affetta da handicap grave e da cui ha avuto un figlio.
La donna ha chiesto i permessi ai sensi dell’articolo 33 della legge 104/1992, in cui si spiega che i permessi si danno per l’assistenza ai figli, ai parenti e affini fino al terzo grado e al coniuge. Sono escluse altre fattispecie, comprese le coppie di fatto. La lavoratrice, in giudizio contro l’Inps, ha sollevato il dubbio di illegittimità costituzionale: le disposizioni dell’articolo 33 della Legge 104/1992, sarebbero in contrasto con il dettato della Costituzione ed in particolare con l’articolo 2 (diritto/dovere di solidarietà sociale), l’articolo 3 (pari opportunità a tutti i cittadini), articolo 32 (tutela della salute), articolo 38 (diritto all’inabile all’assistenza sociale).
Ma la normativa vigente sarebbe anche in contrasto con l’articolo 25 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (1948) e con l’articolo 12 del Patto Internazionale dei Diritti economici, sociali e culturali (1977).
Il Tribunale di Savona (Ordinanza 9 aprile 2008), ha sospeso il giudizio e rimesso la pratica alla Corte Costituzionale che dovrà esprimersi definitivamente sulla fondatezza del dubbio sollevato.
In passato un’altra sentenza della Corte Costituzionale è intervenuta a normare questioni legate a permessi per lavoratori che accudiscono persone disabili.
Nello specifico, l′articolo 42, comma 5 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151) prevede la possibilità di ottenere due anni di congedo retribuito, da fruire anche in modo frazionato. Possono beneficiare di tale disposizione i genitori, anche adottivi o affidatari, della persona con handicap grave e i lavoratori conviventi con il fratello o sorella con handicap grave a condizione che entrambi i genitori siano “scomparsi”.
La corte Costituzionale con la sentenza dell’8 giugno 2005, n. 233, ha ampliato la norma, stabilendo che possono beneficiare dei permessi di due anni uno dei fratelli o sorelle conviventi con la persona disabile, anche nel caso in cui i genitori sono in vita, però impossibilitati ad occuparsi del figlio con handicap. I genitori devono essere totalmente inabili.
La Sentenza n.158 del 18 aprile 2007, invece, ha dichiarato illegittima la norma che esclude l′opportunità per il coniuge di fruire dei due anni di congedo retribuito.
Tuttavia, ad oggi, sono esclusi dal beneficio dei due anni di congedo retribuito i lavoratori che assistono i genitori con handicap grave.
L. R.
Fonte: www.consorzioparsifal.it
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